Le allergie e le intolleranze alimentari rappresentano un problema sanitario in crescita. Secondo i dati pubblicati dall’Unione Europea sono interessati dal fenomeno circa l’8% dei bambini e il 3% degli adulti. È quindi evidente l’importanza che assume un’adeguata informazione a riguardo nelle scelte alimentari dei consumatori. Accogliendo i suggerimenti del Codex Alimentarius in relazione alle problematiche connesse agli allergeni, la Commissione Europea ha emanato la Direttiva 27 novembre 2007, n. 2007/68/CE , che ha sostituito la precedente Dir.2003/89/CE, con l’obiettivo di garantire ai cittadini, soprattutto a quelli con sensibilità nota a componenti od additivi alimentari, il diritto ad un’informazione più approfondita sul contenuto degli alimenti introducendo una lista positiva di sostanze considerate “allergeniche” da dichiarare obbligatoriamente in etichetta, qualora siano presenti in un prodotto alimentare. Le sostanze considerate “allergeni” dalla normativa sono le seguenti:
• Cereali contenenti glutine cioè grano, segale, orzo, avena, farro, kamut (o i loro ceppi ibridati)
e prodotti derivati
• Crostacei e prodotti derivati
• Uova e prodotti derivati
• Pesce e prodotti derivati
• Arachidi e prodotti derivati
• Soia e prodotti derivati
• Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio)
• Frutta a guscio cioè mandorle (Amigdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci
Comuni (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci pecan [Carya illinoiesis
(Wangenh) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del
Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati
• Sedano e prodotti derivati
• Senape e prodotti derivati
• Semi di sesamo e prodotti derivati
• Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come
SO2.
La lista è stata integrata dalla direttiva 2006/142/CE, che ha aggiunto l’obbligo di indicare in etichetta anche:
· lupino e prodotti a base di lupino
· molluschi e prodotti a base di molluschi
La disciplina riguardante l'etichettatura degli alimenti che contengono allergeni, è da tempo sottoposta ad un attento esame da parte del legislatore; tale settore è infatti in continuo movimento in quanto le ricerche sono in continua revisione e aggiornamento.
In generale la normativa si muove tenendo conto di due livelli di protezione. Il primo è costituito dalla compilazione di una lista di ingredienti allergeni. Il secondo è costituito da una incrementazione degli obblighi di segnalazione in etichetta degli ingredienti inseriti in questa lista. Le disposizioni sono il risultato di una continua collaborazione fra tecnici e giuristi. Molte sostanze però non sono ancora entrate a far parte della lista perché non è stato ancora provato scientificamente il loro potenziale allergenico. In questo caso il consumatore che si trovi a subire delle reazioni allergiche a causa del consumo di un particolare tipo di ingrediente non potrà usufruire degli obblighi di segnalazione in etichetta attualmente in vigore.L’etichettatura degli allergeni è infatti fortemente criticata dai consumatori allergici che sono sottoposti a diete che possono essere più o meno impegnative sia dal punto di vista nutrizionale, che sociale, che economico. Il consumatore allergico considera questo tipo di etichetta come una sorta di “scappatoia” che il produttore ha per evitare di approfondire le conoscenze in campo tecnico e scientifico. Si consideri che il produttore che non ha volontariamente introdotto ingredienti allergeni nell'alimento realizzato non è formalmente tenuto ad effettuare segnalazioni particolari in etichetta. Tuttavia si è diffusa l'abitudine di ricorrere alle cd. etichette cautelative del genere "può contenere tracce di..." o "prodotto in stabilimenti che lavorano anche...". La presenza di queste diciture, se da un lato mette al riparo l’imprenditore da possibili contenziosi in sede giurisdizionale, dall’altro può rappresentare un limite commerciale, oltre che un adempimento solo apparente delle prescrizioni previste.
La disciplina in materia di allergeni, Dir. n. 2007/68/CE, rende infatti obbligatoria la segnalazione in etichetta di tutti quegli ingredienti e di tutte quelle sostanze o dei derivati da ingredienti che siano stati utilizzati per la realizzazione del prodotto alimentare e che risultino presenti anche se in forma modificata. Quando il prodotto non riporta l'elenco degli ingredienti occorre, però, utilizzare la dicitura "contiene". E' quanto accade per il vino nell'etichettatura del quale occorre segnalare la presenza di solfiti. Negli ultimi anni i ritiri di prodotto dal mercato sono aumentati drasticamente, le imprese sono state infatti chiamate a gestire il problema allergeni, partendo dalla formulazione del prodotto alimentare che dovrebbe essere studiata tenendo conto delle fasce di popolazione a cui è destinata.
Infine la Legge “Comunitaria 2008” entrata in vigore nel luglio 2009 scorso, ha nuovamente aggiornato l’elenco degli ingredienti che debbono essere obbligatoriamente segnalati ai consumatori. L’art. 27 della Legge n. 88 del 7 Luglio 2009, “Comunitaria 2008”, pubblicata sulla G.U. del 14 Luglio 2009, ha infatti predisposto un nuovo elenco degli allergeni la cui presenza deve essere segnalata nei prodotti alimentari.

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