L’indennizzabilità di una malattia respiratoria, in un lavoratore fumatore, può essere esclusa solo se l’Inail prova in maniera rigorosa che la patologia ha avuto come unica causa il fumo di sigaretta.
La rendita, invece, va sempre riconosciuta quando risulta che l’infermità ha avuto origine dalle sostanze inquinanti cui il lavoratore era esposto oppure da entrambe le cause (fattori inquinanti e fumo). Insomma, la patologia può avere un’origine “multifattoriale”, cioè addebitabile sia a rischio lavorativo (esposizione a sostanze inquinanti) sia a quello extralavorativo (fumo di sigaretta): cause, entrambi, concorrenti nel cagionare la malattia.
Così la Cassazione (sentenza 26893/09), nell’accogliere il ricorso di un lavoratore affetto da broncopatia cronica ostruttiva al quale era stata negata la rendita, ha cassato con rinvio il verdetto d’appello perché il rischio lavorativo e quello extralavorativo erano stati esaminati nell’ottica di una reciproca esclusione, senza porsi il problema di una loro possibile concorrenza.
Decisivo, per la soluzione del caso, un precedente di legittimità del 2004 (sentenza n. 14023) in cui la sezione lavoro del Palazzaccio ha affermato che: «Nel caso in cui si tratti di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un’origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, con la conseguenza che l’istituto assicuratore è onerato di dare la prova contraria, la quale può consistere solo nella dimostrazione che la patologia tumorale, per la sua rapidità evolutiva, non è ricollegabile all’esposizione a rischio lavorativo, in quanto quest’ultima sia cessata da lungo tempo».

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