In qualche caso il rapporto con il medico o con la struttura sanitaria (pubblica o privata) è fonte di controversie: è bene ricordare che il rapporto tra medico e paziente è un vero e proprio rapporto di consumo anche se il soggetto professionale è sottoposto alle regole tipiche della responsabilità contrattuale, anche in punto di onere della prova: contestato l'inadempimento, spetta alla struttura sanitaria e/o al medico, dimostrare di aver adempiuto al contratto di cura con la diligenza speciale prevista dall'art. 1176, II c, cod. civ.
Qualora si ritenga di essere stati vittime di una caso di malasanità è importante sapere che sono previsti dei termini per denunciare penalmente un medico (entro tre mesi da quando si ha conoscenza del fatto di reato) e per chiedere il risarcimento in via civilistica. In quest’ultimo, caso opera la prescrizione ordinaria decennale, poiché il rapporto tra medico e paziente è un vero e proprio rapporto contrattuale, tuttavia per far valere anche la responsabilità extracontrattuale è opportuno agire prima del decorso di cinque anni dal fatto.

Twitter
Badzu
Facebook
Wikio