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Con la sentenza 22 dicembre 2011, n. 28287 la Suprema Corte di Cassazione torna a pronunciarsi in tema di responsabilità medica e, segnatamente, sulla sussistenza del requisito della colpa richiesto ai fini del risarcimento del danno.
Il caso all’attenzione del Giudice di legittimità riguarda il decesso di una signora causato da un ictus insorto successivamente al ricovero ed alle dimissioni della paziente da parte della struttura ospedaliera.
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La III Sezione Civile di Piazza Cavour ribalta la decisione dei giudici di merito con la quale due coniugi si erano visti negare il risarcimento, in proprio e in qualità di esercenti la potestà sul proprio figlio minorenne, per i danni da quest’ultimo subiti durante il parto, ad opera dello staff di un ospedale civile. |
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Ancora un chiarimento dalla Corte di Cassazione in materia di responsabilità medica. Questa volta di Ermellini fanno presente che il medico anche se non può erogare la prestazione richiesta deve comunque darsi da fare. Il medico in sostanza non può limitarsi a consigliare una struttura al paziente ma deve fare "tutto quello che e' nelle sue capacita' per la salvaguardia dell'integrita' del paziente". Con questa motivazione la Quarta Sezione Penale della Corte ha reso definitiva una condanna per colpa medica inflitta a un dentista (oltre che ad altri medici) che è stato ritenuto responsabile della morte di un diciannovenne. Il decesso era venuto a seguito di un grave shock settico e di una stasi ematica acuta. I medici finivano sotto processo per omicidio colposo. |
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E' passibile di sospensione temporanea dall'esercizio della professione il ginecologo che abbia causato colposamente la morte della propria paziente. E' quanto ha stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 18 novembre 2011, n. 42588.
Il caso vedeva un ginecologo provocare colposamente il decesso di una paziente a seguito alla decisione di effettuare un tipo di intervento, nella specie laparoscopia, in presenza di circostanze che avrebbero suggerito l'adozione di altre tecniche chirurgiche. A seguito di una esecuzione non corretta di tale intervento venivano procurate alla donna una molteplicità di lesioni all'intestino ed alla vescica, a seguito delle quali il sanitario non si preoccupava né di trattare dette lesioni né di diagnosticare il quadro precario delle condizioni di salute della paziente.
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Dall’inadempimento della prestazione contrattuale relativa agli obblighi di protezione nei confronti di una partoriente, da parte della struttura ospedaliera, scaturisce la lesione di un interesse giuridicamente rilevante, come quello della madre che si trova in una condizione di vita connotata da un disagio psicologico perenne, anche se lo stesso non ha dato luogo ad una vera e propria malattia psichica. Lo ha stabilito il Tribunale di Prato, con l'importante sentenza 1° febbraio 2012.
La vicenda vedeva i medici di un ospedale, al quale si era rivolta una donna per partorire, dimenticarsi di menzionare, nella cartella ostetrica, la presenza di un tampone positivo allo streptococco. La neonata, in mancanza dell’indispensabile terapia antibiotica, contraeva l’infezione che si sviluppava in una grave forma di meningite. La conseguenza? Vita semivegetativa per la bambina e dolore in capo alla madre, per il resto della vita della neonata.
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