Semplice veranda a chiusura del terrazzino. Operazione legittima? Teoricamente sì, alla luce delle norme del Codice Civile, ma se il regolamento condominiale è molto restrittivo, allora tutto può tornare in discussione... (Cassazione, sentenza 7178/12). Eppure, in primo grado, la richiesta del condominio, ossia «demolizione» della veranda ‘incriminata’, era stata completamente rigettata.
Perché il manufatto era stato modificato in extremis, «riconducendolo alla linea estetica dell’edificio, che risultava non alterata». Nessuno stravolgimento della ‘cornice’ dell’immobile, e, quindi, piena legittimità della veranda, attrezzata dal condomino a copertura «del terrazzino di sua proprietà». Ma è il regolamento condominiale a cambiare l’ottica di valutazione della vicenda. Difatti, per i giudici d’Appello, il condomino, con la «posa della vetrata con cui aveva chiuso il terrazzino di sua proprietà», opera «pacificamente non autorizzata dall’assemblea né dall’amministratore», aveva violato il regolamento comune, che «vieta la realizzazione di qualsiasi opera di delimitazione delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei condomini». Ancora più in dettaglio, viene chiarito che sono esclusi «inferriate, griglie, serrande o altro sistema di chiusura alla delimitazione delle singole unità immobiliari», a meno che ci sia «previa autorizzazione da parte degli uffici comunali e preventivo benestare scritto dell’amministrazione, da rilasciarsi dopo consenziente delibera assembleare».
Rimozione... forzata. Soluzioni? Per i giudici di secondo grado la vetrata va rimossa. E tale decisione viene confermata anche dalla Cassazione, a cui il condomino si è rivolto, con ricorso ad hoc, contestando il ‘peso’ dato alle norme del regolamento condominiale. Ma proprio questo punto è ritenuto fondamentale. Perché in Appello è stato chiarito che la norma sull’«uso della cosa comune» può esser resa più stringente, come in questo caso, dal regolamento condominiale. E, ora, a maggior ragione, in Cassazione, viene sottolineato che la delicata questione riguardante «l’accertamento della natura contrattuale del regolamento condominiale» avrebbe dovuto essere oggetto di discussione già «nei precedenti gradi di merito». Mancando questo passaggio, è da condividere la pronuncia di secondo grado, con relativa condanna a rimuovere la copertura del terrazzino.

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