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PASS PER DISABILI FOTOCOPIATO E APPOSTO SUL LUNOTTO POSTERIORE: LEGITTIMA LA CONDANNA E-mail
Mercoledì 11 Luglio 2012 05:26
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 Contrassegno destinato ad agevolare il parcheggio per i disabili, rilasciato ad hoc dal Comune. E fin qui nulla quaestio... ma il ricorso alla copia dell’originale – operazione sempre più diffusa – non riesce a trovare giustificazioni. A maggior ragione se il titolare del diritto è morto già da qualche mese. (Cassazione, sentenza 16946/12).

Falsità acclarata per la contraffazione del pass riservato ai disabili, realizzatasi con una «copia del permesso originale», però nessuna possibilità di contestare il reato di truffa. Su questa ottica convergono Tribunale e Corte d’Appello, con relativa condanna per l’autore della contraffazione.

 Che è praticamente il figlio dell’uomo a cui era stato riconosciuto, legittimamente, dal Comune il contrassegno per il parcheggio riconosciuto agli invalidi. Per l’uomo finito sotto accusa, però, ci sono ancora ‘coni d’ombra’ da illuminare: in particolare, secondo il legale che lo rappresenta e che presenta ricorso per cassazione, non era stata ammessa «la prova per testi, volta a dimostrare che non era stato» l’imputato «ad apporre il falso contrassegno». Allo stesso tempo, viene anche evidenziata, rispetto alla pronuncia, una contraddizione: «il giudice di merito aveva condannato l’imputato per un fatto diverso da quello contestato, e cioè per avere fatto apparire la fotocopia come l’originale, ove, invece, in rubrica era contestata la contraffazione dello stesso contrassegno». Secondo il legale, la vicenda va ripresa in esame. Ma una riapertura della discussione è assolutamente da escludere, secondo i giudici della Cassazione, che rigettano il ricorso e confermano la condanna. Tutto ciò perché, innanzitutto, il quadro probatorio è netto, limpido, essendo stata «accertata l’esibizione, nell’autovettura in uso all’imputato, del contrassegno apposto anche in un’altra autovettura ed intestato al padre» dell’imputato, peraltro «deceduto già da alcuni mesi rispetto alla data dell’accertamento». È logico, quindi, concludere che «soltanto chi avesse in uso l’autovettura, avrebbe avuto effettivo interesse all’apposizione dell’illecita fotocopia». In questa ottica, la semplice esposizione sul parabrezza della fotocopia del permesso riservato agli invalidi permette la contestazione del reato. E «irrilevante» è la giustificazione addotta dall’uomo, ossia una «fotocopiatura ai soli fini di esporla sul lunotto posteriore dell’autovettura abilitata, al fine di offrire la piena visione, anche sul retro, al sistema di rilevazione fotografica presente ai varchi delle aree a traffico limitato», anche perché «la fotocopia» era «apposta su autovettura diversa da quella abilitata» e, per giunta, «a distanza di tempo dalla morte» del legittimo titolare del pass, morte che «avrebbe dovuto comportare la distruzione sia dell’originale che della fotocopia».

 

 

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