La provvigione del mediatore per la compravendita immobiliare deve essere parametrata al reale valore dell’affare e non al prezzo dichiarato dalle parti. E se la conclusione del negozio è stata dolosamente occultata al mediatore, la prescrizione del suo diritto alla provvigione decorre da quanto ha avuto notizia della vendita. Lo ha affermato Cassazione, con la sentenza 24444/11.
Concludono un contratto di compravendita immobiliare, estromettendo il mediatore che li aveva messi in contatto, e quando quest’ultimo chiede la provvigione, si rifiutano di pagarla. La vicenda giunge, così, nelle aule di un Giudice di pace dove, finalmente, il mediatore ottiene giustizia e si vede riconosciuta la mediazione. L’acquirente, però, non si rassegna e propone ricorso per cassazione. La Cassazione precisa che non c’è nessun obbligo per le parti di informare il mediatore della conclusione dell’affare e che, normalmente, la prescrizione decorre dalla data del rogito. Ma se la nascondono apposta, il diritto alla provvigione si prescrive da quando il mediatore ne ha notizia. Esattamente ciò che è avvenuto nel caso, dove le parti non si sono limitate a tacere la conclusione dell’affare, ma hanno consentito al mediatore di far visitare l’immobile ad altri potenziali acquirenti, così ingenerando in lui, «con una condotta ingannatrice e fraudolenta», la convinzione che l’affare non fosse affatto concluso.
La misura della provvigione che spetta al mediatore per l’attività svolta, anche se non è stata specificamente prevista in patti, tariffe professionali od usi, «deve tener conto del reale valore dell’affare, che è cosa diversa dal prezzo che le parti indicano nel contratto». Soprattutto se il prezzo indicato è notevolmente inferiore rispetto alla proposta d’acquisto. Ed è proprio a quest’ultimo valore che i giudici di merito hanno avuto riguardo nel valutare l’immobile e determinare la provvigione.

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