C’è un problema: se il consumatore compra un prodotto difettoso e dopo qualche mese ne ottiene la sostituzione, la garanzia di due anni ricomincia a decorrere oppure continua quella precedente? Il Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005) non dice niente di preciso in proposito, ma l’articolo 132 stabilisce che “il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene”. Poiché vi è stata una nuova consegna, si ritiene che comincia a decorrere una nuova garanzia di due anni, nonostante per i giudici che decidono le cause questo sia un grattacapo.
D’altra parte, la tutela dei due anni è stata concepita per dare al consumatore un periodo di tempo minimo e ragionevole per il godimento continuo di un bene funzionante, altrimenti si potrebbe arrivare al paradosso di una sequenza di prodotti difettosi sostituiti entro i due anni, passati i quali il consumatore perde ogni diritto e ha pagato inutilmente un prodotto che si è guastato continuamente, con inconvenienti immaginabili e subendo per di più una odissea per ottenere le sostituzioni. Ci sarebbe da fare una causa per il danno esistenziale.
|