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CASSAZIONE: L'AVVOCATO CHE ACCETTA UNA CAUSA "PERSA" NON PUO' DISINTERESSARSENE E-mail
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L’avvocato che accetta una “causa persa” non può poi disinteressarsene. E in ogni caso il legale deve attivarsi per limitare i danni e cercare di trovare una soluzione transattiva. Altrimenti espone il cliente all’incremento del pregiudizio iniziale per via delle spese processuali a cui va incontro. Lo precisa la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza 15717/10.

Tutto nasce dall’acquisto di una Ferrari da un soggetto che non aveva alcun titolo per venderla – non essendo il legittimo proprietario – subendo così l’evizione del veicolo. Ma la causa – è questa la tesi della difesa – era comunque perduta in partenza perché l’uomo non aveva alcuna possibilità di spuntarla. Di diverso avviso la Corte d’appello: il legale, infatti, avrebbe potuto indurre il cliente a trovare una soluzione transattiva. Senza considerare poi che il disinteresse del professionista avrebbe fatto lievitare il danno da cinquantacinque a novantacinque milioni di vecchie lire, anche per effetto degli interessi. Da qui alla lite per responsabilità professionale il passo è stato breve: l’avvocato e l’assicurazione sono stati condannati a risarcire al cliente novantacinque milioni di vecchie lire. E' stato confermato il verdetto d’appello: niente da fare per il professionista che ha tentato di giustificare il suo disinteresse sostenendo che il mancato svolgimento dell’attività difensiva non ha allungato i tempi del processo, ma li ha semmai abbreviati. Perché – osserva il “Palazzaccio” – l’attività del difensore se ben svolta, può essere preziosa per limitare o escludere i danni al cliente. Pertanto, una volta accettato l’incarico il legale non può disinteressarsene del tutto con il pretesto che si tratta di una causa persa. Eppoi: ammesso e non concesso che si tratti di una lite fortemente a rischio sconfitta l’attività dell’avvocato «può essere preziosa per limitare o escludere il pregiudizio insito nella posizione del cliente, se non altro sollevando le eccezioni relative a eventuali errori di carattere sostanziale o processuale della controparte». Insomma, il professionista quanto meno avrebbe dovuto attivarsi per trovare una soluzione transattiva: comportamento doveroso qualora si accetti di difendere una causa difficile e rischiosa per il proprio assistito.

 

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