Anche gli insegnanti precari, con contratto a tempo determinato, hanno diritto a ricevere lo stipendio intero come quelli di ruolo, nel periodo della maternità e di congedo parentale. Lo ribadisce la Cassazione, che richiamandosi al contratto di lavoro nazionale del 2001 ha riconosciuto gli arretrati dovuti dal Ministero dell’Istruzione a un’insegnante toscana, alla quale durante la maternità era stato versato solo l’80% dello stipendio. Secondo il Ministero, all’insegnante precaria andava riconosciuto solo l’80% di retribuzione nei periodi di congedo (tra novembre 2001 e aprile 2002) perchè la nuova disciplina contrattuale del 2001 non aveva uno specifico riferimento al personale a tempo determinato riconoscendo solo a quello di ruolo il diritto allo stipendio intero. Per gli insegnanti precari quindi si doveva applicare il CCnl del 1995. Ma sia il giudice del Lavoro di Arezzo che la Corte D’Appello di Firenze avevano dichiarato il diritto alla maestra ad avere gli arretrati di stipendio non versati. Dello stesso avviso la Suprema Corte che, nella sentenza n.17234/10 ha chiarito che il CCnl del 2001 parla di congedi per maternità e parentali «con riferimento comune a tutto il "personale dipendente attribuendo alle lavoratrici e ai lavoratori il miglior trattamento previsto senza specificazione nè distinzione alcuna all’interno del personale stesso". Per sanare la differenza che, invece, era applicata dal contratto del 1995 tra precari e insegnanti di ruolo, le nuove norme «sono dirette a tutto il personale dipendente senza distinzione alcuna tra personale a tempo indeterminato e determinato», quest’ultimo «nei limiti della durata della nomina».

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