Pochi lavoratori tra quelli che vanno in pensione e ne fanno domanda all’INPS conoscono i propri diritti e poi si lamentano di ritardi e disservizi. Eppure l’INPS già nel 1991 ha emanato un regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 sulla trasparenza e correttezza degli atti della pubblica amministrazione che si può reperire nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1992 e si può richiedere anche nelle stesse sedi dell’INPS. Tale regolamento stabilisce termini precisi per la definizione dei provvedimenti di liquidazione: 120 giorni per la pensione sociale, di vecchiaia, anzianità, invalidità e inabilità; 90 giorni per la revisione della pensione di invalidità e per l’assegno mensile di assistenza agli inabili; 60 per il cambio dell’ufficio pagatore e per il pagamento delle rate di pensione non riscosse dal titolare.
Termini analoghi sono definiti per altre pratiche (purché la documentazione sia in regola) e decorrono dalla domanda dell’interessato, che deve ovviamente essere formulata per iscritto secondo la modulistica predisposta dall’INPS. All’atto della presentazione della domanda, l’INPS deve rilasciare all’interessato una ricevuta contenente informazioni sull’ufficio e sul funzionario responsabile della pratica (il capo ufficio pensioni o il capo centro operativo), nonché sull’ufficio in cui si può prendere visione degli atti. Ogni provvedimento finale dell’INPS deve essere motivato con gli elementi di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione; la notificazione all’interessato, in caso di rigetto, deve contenere anche il termine e l’autorità alla quale è possibile ricorrere.
Se l’interessato dichiara nella domanda che alcuni fatti, stati o qualità che lo riguardano sono attestati in documenti già in possesso dell’INPS oppure di un’altra amministrazione pubblica, il funzionario responsabile della pratica deve provvedere d’ufficio all’acquisizione dei documenti stessi, senza chiederli al soggetto interessato. Il funzionario può eventualmente chiedere la rettifica di dichiarazioni o domande erronee e deve accertare sempre d’ufficio altri elementi che lo stesso INPS o altre amministrazione pubbliche sono tenuti a certificare. Il regolamento richiama anche la legge sull’autocertificazione, per cui il responsabile della pratica è tenuto ad accettare, in luogo dei certificati, autodichiarazioni su nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e di famiglia, esistenza in vita e decesso del coniuge, autenticandone la firma. E’ tenuto anche ad accettare la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio per l’attestazione di eventuali elementi relativi alla pratica che siano a diretta conoscenza dell’interessato e non possono essere provati documentalmente. Ciascuna sede INPS deve rendere note, tramite affissioni, le modalità per prendere visione delle pratiche e del loro stato di avanzamento. Gli interessati possono altresì presentare, non oltre il ventesimo giorno dalla domanda, memorie scritte che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare e, in base ad esse, hanno addirittura la facoltà di concordare in forma scritta il provvedimento finale. Per ogni inadempimento, ritardo o irregolarità, i cittadini possono inoltrare un esposto al direttore della sede INPS, il quale è tenuto a fornire chiarimenti entro 10 giorni, anche per telefono o telefax.

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