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IL PROBLEMA DEI MENDICANTI E-mail
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Ogni giorno sui giornali, nella rubrica “lettere al direttore”, c’è qualcuno che si lamenta dei troppi mendicanti, specialmente minori mandati dai genitori. L’impiego dei minori nell’accattonaggio è punito dall’art. 671 del Codice penale con l’arresto da tre mesi a un anno e con la perdita dell’esercizio della potestà dei genitori, ma nessuno applica l’articolo perché i mendicanti sono troppi.
A parte i minori, l’art. 154 del regio decreto n. 773/1931, ancora in vigore, vieta di “mendicare in luogo pubblico o aperto al pubblico”, sotto pena dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda fino a 206 euro (art. 17). Ma anche questa norma non viene applicata, sempre perché i mendicanti sono troppi e poi l’ammenda non la pagano e in galera per tre mesi non ci va nessuno.
L’art. 154 del regio decreto del 1931 stabilisce ancora che i mendicanti che non abbiano mezzi di sussistenza né parenti tenuti per legge agli alimenti devono essere ricoverati in un istituto di assistenza o beneficenza. Ma anche questa norma non viene applicata perché i mendicanti sono troppi. Secondo l’art. 18 del DPR n. 968/1954 ci sarebbe un’altra soluzione: il prefetto può ordinare il ricovero dei mendicanti inabili “a proficuo lavoro”, ma il proficuo lavoro non c’è neanche per gli abili e i prefetti hanno ben altro da fare. Successivamente, il DPR n. 9/1972 ha trasferito alla Regioni i compiti di assistenza dei mendicanti, ma per poco, perché il DPR n. 616/1977 li ha trasferiti ai Comuni. Il problema non si risolverà mai, perché sono troppi.
 

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