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CONTINUANO LITI E DISCUSSIONI NEI NEGOZI E-mail
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Liti e discussioni fra consumatori e venditori sono all’ordine del giorno e i reclami relativi alla spesa sono la materia del contendere più numerosa. Sarà utile a tale proposito riassumere i diritti e i doveri di chi fa la spesa.
         Non c’è una norma che preveda l’obbligo di praticare un prezzo “equo” di un prodotto. E’ inutile protestare presso le associazioni dei consumatori se si compra un prodotto a prezzo spropositato che poi si vede ad un prezzo minore presso un altro negozio. Sta al consumatore controllare prima della spesa.
         Non c’è una norma che impedisca al negoziante di sconfezionare prodotti multipli (per esempio, merendine) e poi vendere le singole porzioni ad un prezzo esoso.
         In tutti i casi fa fede soltanto il prezzo esposto, anche se per errore non è stato aggiornato. Se quello battuto alla cassa è superiore, il consumatore ha diritto alla detrazione (D. L.vo n. 114/1998 e art. 1336 Codice civile).
●         Nei bar, se non è esposto il prezzo delle consumazioni al tavolo, il consumatore ha il diritto di pagare quello delle corrispondenti consumazioni al banco (L. n. 287/1991).
●         Il prezzo esposto deve essere “al chilo” per la merce sfusa. Il consumatore può denunciare negozianti e ambulanti furbi che espongono il prezzo per “½ chilo”, approfittando poi della acquiescenza dei compratori. La sanzione prevista è di 1032 euro (D. L.vo n. 84/2000).
●         Responsabile del prodotto difettoso è sempre il venditore, non il produttore (D. L.vo n. 24/2002). Se vi dicono il contrario, vi stanno raggirando.
●         Il venditore ha l’obbligo di sostituire un prodotto notevolmente difettoso. Se il prodotto non è sostituibile, il consumatore ha diritto al rimborso del prezzo (D. L.vo n. 24/2002). Sta al consumatore accettare o rifiutare l’eventuale “bonus” offerto dal commerciante per un altro acquisto di pari importo. In ogni caso, il “bonus” dovrebbe avere la validità di un anno (art. 2955 Codice civile).
●         Non è assolutamente vero che durante il periodo dei saldi il prodotto difettoso non deve essere sostituito o rimborsato (D. L.vo n. 114/1998).
●         La vendita di tutte le merci si intende sempre a “peso netto” e il consumatore ha diritto alla detrazione completa della tara, che si ha quando nel relativo quadrante della bilancia appare un numero (4, 6, 8, ecc.) corrispondente al peso in grammi dell’involgente. Se il numero è zero, il commerciante vi sta raggirando (L. n. 441/1981).
●         Se il consumatore sospetta che nei prodotti alimentari confezionati il contenuto sia inferiore a quello dichiarato in etichetta, ha diritto di chiedere l’apertura della confezione e la pesatura del contenuto (D.M. 21/12/1984).
●         I prodotti alimentari recanti in etichetta la dizione “da consumarsi entro il …” non possono essere venduti al consumatore dopo la data di scadenza, sotto pena di una sanzione (D. L.vo n. 109/1992). Se invece c’è scritto “preferibilmente entro il …” possono essere venduti dopo la scadenza, ma ne è responsabile il venditore.
●         Nessuna norma o sentenza prevede che il sacchetto di plastica debba essere ceduto gratis al consumatore, anche se riporta la pubblicità del supermercato o del negozio.
●         Non c’è alcun diritto al “ripensamento” del consumatore che ha acquistato un prodotto in un negozio e che, per aver semplicemente cambiato idea, intenda restituire il prodotto e riavere i soldi.
●         Viceversa, non è vero che qualche norma fiscale vieti al negoziante di rimborsare il cliente qualora sia accettata la restituzione del prodotto.
●         Nessuna norma impone al negoziante di accettare i pagamenti con carte di credito o assegni.
 

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