Da più parti è stato sollecitato un provvedimento che consenta l’allacciamento della bombola di gas in casa soltanto agli operatori autorizzati, praticamente allo stesso venditore. Ciò perché molti scoppi e incendi che hanno devastato abitazioni e generato vittime vengono attribuiti agli utenti “fai da te” che con imperizia provvedono direttamente all’allacciamento della bombola e alla prova della tenuta. In effetti non c’è alcuna norma che vieti all’utente di allacciare direttamente la bombola;
nulla prevede in proposito la legge n. 7/1973, che regola la vendita delle bombole, né i decreti ministeriali di attuazione, né provvedimenti del CIP. Anzi una delibera CIP del 30 gennaio 1991 ha stabilito l’obbligo di esporre due prezzi per le bombole, quello franco domicilio del cliente e quello franco negozio, il che significa che l’utente può provvedere da solo al trasporto e all’allacciamento della bombola, operazione pericolosa per sé e per i vicini. E’ vero che il CIP è stato soppresso dal 1 gennaio 1994, ma la legge n. 481/1995 ha confermato la validità giuridica di tutte le sue deliberazioni.
Una delle cause più frequenti degli scoppi devastanti delle bombole è dovuta all’utente che, dopo l’allacciamento, fa la prova di tenuta con un fiammifero acceso anziché con acqua saponata. L’altra causa è perché quando si torna a casa e si sente odore di gas, istintivamente si accende la luce e la piccola scintilla che ne deriva provoca lo scoppio nell’ambiente saturo di gas. Va anche ricordato che le bombole GPL non vanno poste in locali sotto il livello stradale, in locali non areati, in camera da letto, bagno, box auto e simili, né devono essere esposte al sole o fonti di calore.

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