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Il mobbing, termine di derivazione anglosassone (dall’inglese to mob che significa attaccare, assalire), consiste in continue vessazioni, pressioni, angherie ed a volte violenze fisiche, anche se nella maggior parte dei casi soltanto morali e psicologiche, cui sono sottoposti taluni lavoratori. Una forma di terrore psicologico protratto nel tempo,  esercitato sul luogo di lavoro con lo scopo di isolare, emarginare o annullare psicologicamente un lavoratore ritenuto scomodo.

In effetti, la casistica del fenomeno è alquanto varia comprendendo comportamenti che vanno dalle molestie sessuali al demansionamento, dagli insulti all’emarginazione; a volte, paradossalmente, anche una serie di comportamenti singolarmente legittimi può costituire strumento di pressione e di angherie sul lavoratore se si protrae sistematicamente e continuamente con l’intento malvagio di ingenerare disagio, malessere e insofferenza. Infatti può rimanere vittima del mobbing sia il dipendente al quale siano affidati compiti assai limitati e per il cui svolgimento sia richiesta una minore professionalità rispetto a quella da lui posseduta, ma paradossalmente un effetto analogo può conseguirsi pure assegnando al lavoratore mansioni di grado superiore, con le quali però ha scarsa dimestichezza, in tal modo apparentemente gratificandolo, mentre in realtà si intende metterlo in difficoltà rimanendo in attesa che commetta qualche errore in conseguenza del quale possa essere assoggettato a sanzione.

Il mobbing può essere di tipo orizzontale, se proveniente da colleghi di lavoro, o verticale, nel qual caso si parla di bullyng, se proveniente da superiori gerarchici. In Italia, dove il fenomeno è stato studiato solo negli ultimi dieci anni, secondo le statistiche ufficiali coinvolge il 4,2 per cento dei lavoratori, vale a dire un milione e mezzo di persone, ma il dato è approssimativo ed è legato al fatto che sono ancora molto pochi gli italiani che sanno o sono disposti a non subirlo e a chiedere tutela.

Proprio nei giorni scorsi, per monitorare il fenomeno, il Ministro per la Funzione Pubblica ha annunciato l’istituzione di una Commissione di esperti (che dovrà ultimare i suoi lavori entro febbraio 2003), creata per fotografare gli aspetti quantitativi e qualitativi del fenomeno negli uffici pubblici, individuarne le cause e proporre soluzioni. Ci si è infatti resi conto che oltre a danneggiare l’esistenza psicologica del lavoratore che accusa ansie, depressioni, sfiducia, stress, calo dell’autostima, insonnia, ecc. -problemi tutti che si ripercuotono inevitabilmente anche nell’ambito familiare- il fenomeno incide in termini di sacrifici economici e sociali sull’intera collettività costretta a "pagare" i costi della minore produttività ed efficienza dei dipendenti oggetto di ostilità.

Presso l'Unione Nazionale Consumatori di Reggio Calabria, sede anche dell’"Osservatorio sulla giustizia" (e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. ) giungono spesso domande o richieste di chiarimenti su tale fenomeno che si consuma, per lo più, nel chiuso degli uffici.

In attesa che il Parlamento, dove giacciono decine di disegni di legge in materia, si decida finalmente ad emanare alla stregua di altri paesi dell’Unione Europea una normativa specifica (la Francia ha varato una apposita legge sul mobbing nel Gennaio 2002, prevedendo anche delle aggravanti in caso di recidiva o al fine di ottenere favori di natura sessuale), e mentre alcune Regioni italiane hanno cominciato già ad attivarsi in tal senso, prima fra tutte la Regione Lazio, l’unica ad avere approvato una apposita legge (n. 16 del 11 Luglio 2002), prevedendo l’istituzione in ogni azienda sanitaria di appositi centri anti mobbing, e poiché il fenomeno è più vasto e preoccupante di quanto si possa credere, si consigliano i lavoratori o le lavoratrici oggetto di vessazioni sui luoghi di lavoro a rivolgersi presso i centri dei sindacati o delle associazioni di consumatori che forniscono assistenza, consulenza medica, psicologica e legale.

Infatti anche in assenza di una normativa specifica, i lavoratori mobizzati possono sempre contare sul Codice penale nel caso in cui le vessazioni trascendano dal piano psicologico a quello fisico, sullo Statuto dei lavoratori e sul Decreto legislativo n. 626 del 1994 sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, che impone ai datori di lavoro (responsabili della salute psico-fisica dei dipendenti ai sensi dell’art. 2087 del Codice civile) di non pregiudicare, oltre quella fisica, anche l’integrità psichica dei lavoratori.

Dal 1999 ad oggi, diversi Tribunali italiani hanno riconosciuto ad alcuni lavoratori sottoposti a mobbing, il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni, anche se non sempre è agevole dimostrare di essere vittima di tale fenomeno, poiché in assenza di legislazione specifica, l’onere di provare di essere oggetto di mobbing da parte di colleghi o superiori ricade sul lavoratore.

E’ necessario, comunque, rivolgersi ad un medico specialista il quale certifichi che i danni alla salute sofferti dal paziente sono conseguenza diretta delle violenze morali subite; "segnalare" di volta in volta, anche a mezzo raccomandata al datore di lavoro i singoli episodi di mobbing che hanno contribuito a pregiudicare la salute psico-fisica; chiedere, infine, in presenza di reati penali, il risarcimento del danno morale o quello esistenziale, tenendo presente che le cause davanti al Giudice del lavoro richiedono tempi lunghi e costi per ottenere anche le necessarie certificazioni mediche, ma come si è detto, le associazioni che si occupano di tale fenomeno, possono offrire servizi qualificati a costi contenuti.

 

in collaborazione con l'Unione Nazionale Consumatori:     Master in "GIURISTA D'EUROPA - La tutela dei diritti nel  quadro dell’Unione europea"  - Scadenza: 30 settembre 2010

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