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LA DISCIPLINA DEI SALDI E DELLE VENDITE STRAORDINARIE
I saldi sono la croce e la delizia dei consumatori. Le “vendite di fine stagione” (o saldi), riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo. Le modalità di svolgimento, la pubblicità, anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata dei saldi sono disciplinati dalle leggi regionali d’attuazione, sancite dal D.Lgs. n.114/98 (legge di riforma del commercio).
Nonostante i larghi margini di discrezionalità lasciati agli enti locali dalla riforma, restano comunque molti punti “base” in comune a tutto il territorio nazionale. Vediamo quali sono.
Nonostante i larghi margini di discrezionalità lasciati agli enti locali dalla riforma, restano comunque molti punti “base” in comune a tutto il territorio nazionale. Vediamo quali sono.
Norme di legge statali disciplinanti le vendite di fine stagione o saldi, Art.15 D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114/98.
Per vendite straordinarie s’intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo.
Nelle vendite disciplinate dalla normativa lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere riportato, insieme al prezzo finale.
Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo.
Nelle vendite disciplinate dalla normativa lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere riportato, insieme al prezzo finale.
POSSIBILE FARE RICORSO CONTRO IL FERMO AUTO INDICATO DA EQUITALIA
Equitalia ormai ricorre a tutto pur di recuperare quanto possibile, anche ricorrendo a crediti di oltre venti anni addietro. La musica è sempre la stessa, arriva una raccomandata con minaccia di iscrizione di un fermo amministrativo sulle autovetture possedute, se nei venti giorni successivi, il debitore non avrà dimostrato di aver pagato. Ma dove cercare eventuali documenti di pagamento a fronte di richieste risalenti a tanti anni fa? Non rimane che pagare, altrimenti non si potrà circolare con l'auto se non rischiando una sanzione pecuniaria da 714 a 2.859 euro, in caso di controllo stradale, come viene ben evidenziato nella raccomandata Equitalia. Nella stessa si mette pure in evidenza che «il presente atto ha natura di preavviso e, pertanto, non è autonomamente impugnabile». In poche parole: devi pagare perchè non hai spazi di difesa. E’ quanto sostiene Equitalia anche se ne ha già fatto le spese con le diverse condanne delle Commissioni tributarie subite per aver ipotecato immobili, nonostante le chiare disposizioni di legge, quando il debito del contribuente non era superiore agli 8.000 euro. Così facendo attraverso la raccomandata Equitalia fa credere al cittadino che non gli restano spazi di difesa, affermando che il preavviso di fermo non è impugnabile davanti alle Commissioni tributarie. Falso.FS: ASSURDO "MUNITEVI DI PANINI E COPERTE"
Chi si deve mettere in viaggio per lunghe percorrenze, come dal Nord alla Sicilia o viceversa, farebbe bene a munirsi di panini e coperte, o almeno di un maglione in più «nel caso in cui dovesse saltare la rete elettrica e quindi il treno fermarsi» con la possibilità di una interruzione del riscaldamento all'interno del convoglio e di un accumulo di ritardi. A dare questo suggerimento è lo stesso amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti che si è premurato ad annunciare che non sarà rimborsato nessun importo per le cancellazioni dei treni e per i notevoli ritardi accumulati, imputabili secondo lo stesso alle inaspettate nevicate verificatisi.
L’Unione Nazionale Consumatori Calabria attraverso il proprio presidente regionale Avv. Saverio Cuoco nel sottolineare che nel 2009 alle soglie del 2010 non si può consigliare a chi si appresta di salire in treno di portarsi panini e maglioni, procederà a chiedere per i viaggiatori penalizzati, il rimborso del biglietto ed (ove ne ricorrano i presupposti) il risarcimento danni, nel non aver saputo le Ferrovie dello Stato gestire le emergenze causate dal maltempo.
SUI CANONI DI DEPURAZIONE CONDANNATO IL COMUNE A FORNIRE GLI ATTI ALL'UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI
Condannato il Comune di Reggio Calabria a fornire all’Unione Nazionale Consumatori Calabria tutti gli atti relativi ai depuratori. Lo ha deciso il Tar sezione di Reggio Calabria, con sentenza del 21 Ottobre 2009, depositata il successivo 3 Novembre, accogliendo il ricorso presentato dall’avv. Carmela Messineo, consulente legale del centro di orientamento giuridico del consumatore. La battaglia legale era iniziata nel mese di maggio 2009 allorchè l’Unione Nazionale Consumatori Calabria aveva chiesto tramite l’istanza di accesso, all'amministrazione cittadina una serie di atti: lo scopo era quello di verificare la funzionalitá degli impianti di depurazione, per comprendere se le tariffe dovessero essere pagate o meno dai cittadini, a seguito della sentenza n° 335 del 08.10.2008 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi, nonché quando manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi».
L’Unione Nazionale Consumatori Calabria aveva dunque chiesto al Comune alcune informazioni e precisamente: ubicazione dei depuratori, popolazione e zone servite, tipologia degli impianti e rispetto della legge ambientale. La risposta dell'amministrazione? Il silenzio. E allora L’UNC Calabria in data 24.07.2009 avvalendosi anche del D.Lgs. n° 195 del 2005 concernente l’accesso alle informazioni ambientali, ha presentato ricorso al Tar, ad ottobre l'ha discusso ed è stato accolto dal tribunale amministrativo regionale sezione staccata di Reggio Calabria.