Si allarga il raggio dell'impugnazione nel processo tributario: l'estratto di ruolo può essere impugnato dal contribuente anche senza la notifica della cartella di pagamento. Insomma, l'estratto può essere oggetto di ricorso alla commissione tributaria perché costituisce esso stesso una parziale riproduzione del ruolo, cioè di uno degli atti considerati impugnabili dall'articolo 19 del decreto legislativo 546/92. Così la Cassazione con l'ordinanza 15946/10 ha accolto il ricorso di due contribuenti contro il verdetto della commissione tributaria regionale che aveva negato l'impugnabilità dei ruoli non comunicati in difetto di atti ulteriori. In particolare, la sezione tributaria del Palazzaccio ha dato continuità al recente orientamento di legittimità secondo cui, per impugnare un atto dell'ente impositore, è sufficiente che lo stesso «porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria senza la necessità che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'articolo 19» citato. In altre parole, basta la ricezione della semplice notizia dell'esistenza di una pretesa tributaria per far sorgere in capo al contribuente un interesse ad agire ex articolo 100 Cpc.

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