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PAGA L'IRAP ANCHE L'AVVOCATO CHE NON SI DEIDICA SOLO ALLA PROFESSIONE E-mail
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Avvocato, ma non solo. O meglio: non impegnato unicamente nell’attività forense. Part time o «a tempo perso» che sia, il legale è tenuto ugualmente a pagare l’Irap e non può dolersi del silenzio opposto dal Fisco alla sua istanza di rimborso. Ai fini dell’imponibilità basta sempre la presenza di un’organizzazione autonoma per svolgere l’attività, per quanto modesta. Lo precisa l’ordinanza 16447/10, emessa dalla sezione tributaria della Cassazione.

La Suprema corte ribadisce: non conta che l’attività personale profusa dal professionista prevalga nettamente rispetto all’organizzazione dei beni strumentali impiegati. A far scattare l’imposta regionale sulle attività produttive è sufficiente l’esercizio per professione abituale, anche se non esclusiva, di un’attività di lavoro autonomo (diversa dall’impresa commerciale). A patto, tuttavia, che ricorra il requisito della «autonoma organizzazione» sul quale è chiamato a pronunciarsi il giudice del merito; il presupposto per la tassazione, ricordiamolo, risulta verificato in presenza di due condizioni: il professionista deve essere responsabile dell’organizzazione né può essere inserito in strutture comunque riferibili a terzi; nel lavoro deve essere impiegata una quantità di beni strumentali che eccede il minimo indispensabile per un’attività auto-organizzata, secondo una massima di comune esperienza. Spetta a chi chiede il rimborso provare l’assenza delle condizioni per l’imponibilità. E' stato accolto un motivo di ricorso delle Entrate. Ma il Fisco ci aveva messo del suo per perdere la causa. È vero: l’avvocato che aderì al condono tombale della Finanziaria 2003 ha perso il diritto al rimborso Irap. Ma nel ricorso per cassazione non è depositato l’atto d’appello su cui si fonda la censura né risulta indicato dove e quando fosse stata posta nel giudizio di merito la questione della sanatoria. Che infatti non può essere esaminata. Sarà il giudice del rinvio a chiudere la vicenda.

 

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