Tutte le somme versate sul conto in banca del contribuente rappresentano ricavi professionali, almeno fino a quando chi è caduto nel mirino del Fisco non fornisce la prova contraria:
all'amministrazione non servono altri riscontri per fondare la presunzione di inerenza a operazioni imponibili. E in tema di contabilità parallela è sufficiente che
L'ufficio finanziario ha la facoltà di chiedere notizie sui movimenti bancari del contribuente, il quale ha l'onere di dimostrare provenienza e destinazione del denaro circolato sul suo conto corrente. Basta un assegno sospetto, nella specie, a “tradire” il destinatario dell'avviso di rettifica Iva, che giustifica l'entrata come il rientro di un prestito. A salvarlo non basta aver fornito «adeguate giustificazioni» sulla maggior parte degli accrediti, come pure scrive la commissione tributaria regionale. Il giudice del merito - ammoniscono gli “ermellini” - deve analizzare le spiegazioni offerte dal contribuente per ogni singolo movimento bancario non conteggiato nella dichiarazione fiscale e scorporare le relative poste laddove risulta fornita la prova di non inerenza ad attività imponibili.
E' stato accolto in pieno il ricorso delle Entrate. La sussistenza di altri riscontri o indizi non è richiesta anche nel caso di ritrovamento di una contabilità parallela (nella specie un brogliaccio) rispetto a quella ufficiale, che i finanzieri scovano in un luogo diverso dalla sede della società: l'accertamento induttivo scatta senza che siano necessari altri elementi.

Twitter
Badzu
Facebook
Wikio