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CHI CAUSA UN INCIDENTE DEVE FERMARSI: E' UN OBBLIGO PRESCRITTO DAL CODICE OLTRE CHE DOVERE MORALE E-mail
Mercoledì 25 Luglio 2012 05:23
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 Allontanarsi dal luogo del sinistro così da impedire l’accertamento dei propri dati e della dinamica dei fatti costituisce un reato omissivo di pericolo. Una fermata troppo breve, e quindi non bastevole ai fini dell’identificazione, snaturerebbe la logica della norma del codice della strada. Lo ribadisce la Cassazione Penale nella sentenza 17220/12.

Un soggetto veniva assolto in secondo grado dal reato di mancata assistenza nei confronti di persona ferita (norma disciplinata dall’art. 189, c. 7, codice della strada) per insussistenza del fatto ma veniva giudicato colpevole – in relazione al c. 6 dello stesso articolo – per la residua imputazione di inosservanza dell’obbligo di fermata. Nulla infatti lasciava intendere che l’uomo potesse ritenere che la persona incidentata fosse rimasta ferita; tuttavia il Tribunale confermava la responsabilità dell’individuo per non essersi nemmeno fermato dopo il sinistro: la consapevolezza della probabilità di danni derivava dall’ovvia percezione delle modalità dello scontro. L’imputato ricorre per Cassazione, senza ottenere però l’accoglimento del gravame. La Corte sottolinea come il codice della strada descriva – all’art. 189 – in maniera dettagliata il comportamento che l’utente deve tenere in caso di incidente comunque collegabile al suo comportamento, stabilendo un crescendo di obblighi in rapporto alla delicatezza delle situazioni presentate. Nella fattispecie vige l’obbligo di fermarsi in ogni caso: l’inottemperanza viene punita con sola sanzione amministrativa in caso di danno alle cose; con quella penale nel caso di danno alle persone. Ne discende una diversa gravità nella valutazione giudiziaria della fuga dal luogo dell’impatto e un grado differente di sanzione. Nella specie il Giudice Supremo esclude la sussistenza del reato di omissione di soccorso: dall’incidente è derivato un colpo di frusta, ossia un semplice trauma non direttamente percepibile come ferita. Quanto invece all’obbligo di fermarsi e prestare assistenza, siamo di fronte a un reato di omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste nell’allontanarsi dell’agente così da impedire l’accertamento della propria identità personale, l’individuazione del veicolo e la ricostruzione dell’accaduto. Integra a tutti gli effetti il reato di cui all’art. 189, c. primo e sesto, la condotta di colui che effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione né quella della vettura. Il dovere di fermarsi permane per tutto il lasso di tempo necessario all’espletamento delle indagini volte all’individuazione sopra detta, altrimenti la ratio della norma sarebbe svuotata di utilità pratica (Cassazione sentenza n. 20235/01). È altresì pacifico che l’elemento soggettivo del reato può essere integrato dal semplice dolo eventuale, cioè dalla consapevolezza del verificarsi di un incidente riconducibile al proprio comportamento – idoneo a produrre effetti lesivi –, non essendo tassativo riscontrare l’esistenza di un danno effettivo.

 

 

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