Per l’accertamento delle infrazioni dei limiti di velocità su strade extraurbane secondarie vige il principio di contestazione immediata: l’uso di autovelox è consentito solo sulle strade, preventivamente identificate dal prefetto, in cui non sia possibile il fermo del veicolo. Lo ha affermato la Cassazione (sentenza 23882/11).
Multa per eccesso di velocità: l’automobilista si oppone al verbale di accertamento e il Giudice di pace lo annulla. Il Tribunale, in veste di giudice d’appello, rigetta l’impugnazione del Comune che, infine, si rivolge alla Cassazione. Senza successo. L’uso di autovelox sulle strade secondarie è eccezionale: vige l’obbligo di contestazione immediata. L’automobilista, stavolta, ha ragione: è illegittimo l’accertamento di infrazioni mediante l’uso di autovelox su strade extraurbane secondarie. La normativa vigente, infatti, prevede che mentre sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali l’uso degli autovelox è generalmente consentito, su quelle extraurbane secondarie vige l’obbligo di contestazione immediata delle infrazioni e non possono, quindi, essere installati gli apparecchi elettronici per la rilevazione della velocità, a meno che non vi sia stata l’autorizzazione prefettizia. L’uso di autovelox senza contestazione immediata deve essere autorizzato con decreto prefettizio. Il controllo remoto, senza la presenza diretta dell’operatore di polizia, è ammesso solo in casi eccezionali, e al riguardo vi sono disposizioni precise: spetta al prefetto, continua il Collegio, individuare le strade, diverse da autostrade ed extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, al fine della contestazione immediata della sanzione, e si può, di conseguenza, ricorrere al controllo elettronico. Nel caso, l’infrazione era avvenuta su una strada che non aveva ricevuto il via libera del prefetto all’installazione di autovelox: niente da fare, quindi, per il Comune: ricorso rigettato e multa invalida.

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