L’autotrasportatore che utilizza un veicolo pesante mantenendo nel cronotachigrafo il foglio di registrazione intestato ad un collega risponde delle stesse sanzioni previste per chi omette di inserire il supporto cartaceo. Il disco di registrazione rappresenta infatti un documento personale che deve sempre seguire l’autista nel corso della sua attività lavorativa per comprovarne il rispetto dei tempi di guida e dei limiti di velocità. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. II, con la sentenza n. 14440 del 15 giugno 2010. Un autotrasportatore è stato fermato dalla polizia stradale di Pordenone che gli ha contestato la violazione prevista dall’art. 179 del codice della strada per aver circolato con il foglio di registrazione intestato ad altro autista. Contro le conseguenti pesanti sanzioni amministrative l’interessato ha proposto ricorso al giudice di pace che ha confermato l’operato della polizia. E la Corte di cassazione ha avvallato questa interpretazione punitiva. La violazione prevista dall’articolo 179 del codice, specifica la sentenza, ricorre in tre diverse fattispecie considerate equivalenti dal legislatore in termini di gravità. Sia la mancanza del cronotachigrafo che il suo malfunzionamento oppure il mancato inserimento del foglio di registrazione (o della scheda elettronica per i veicoli muniti dei nuovi lettori digitali), determinano infatti l’impossibilità di effettuare un controllo adeguato dei tempi di guida e di riposo oltre che della velocità del veicolo. Il regolamento comunitario, prosegue il collegio, richiede “che l’apparecchio di controllo fornisca su fogli individuali a ciascun conducente registrazioni dei diversi gruppi di tempi sufficientemente esatte e facilmente identificabili”. Per assicurare la correttezza di tutte le operazioni di registrazione, inoltre, ogni conducente deve indicare sul foglio di registrazione il suo nominativo, data e luogo di inizio e fine percorrenza, targa del veicolo o dei veicoli utilizzati e chilometri annotati sul cruscotto del mezzo. Da tale disciplina “emerge chiaramente che il conducente può utilizzare diversi veicoli soggetti a registrazione, ma sempre utilizzando la propria scheda di registrazione, mentre non è consentita la diversa ipotesi di guida del medesimo veicolo da parte di diversi conducenti che utilizzino un’unica scheda di registrazione”. In buona sostanza il foglio di registrazione da inserire nel cronotachigrafo è un documento individuale che non può essere scambiato tra autisti diversi. Anche se letteralmente l’articolo 179 del codice stradale non punisce questo comportamento, conclude la sentenza, è evidente che l’impiego di un foglio di registrazione intestato ad un altro conducente integra la fattispecie di mancato inserimento del disco.

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