È nulla la multa notificata all’automobilista in ritardo a causa del mancato aggiornamento degli archivi anagrafici del Pra. Perché il differimento non può produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino che abbia tempestivamente comunicato la variazione della propria residenza. Lo ricorda la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 928/10.
E' stato respinto il ricorso del ministero dell’Interno che si era visto annullare dal Giudice di pace una sanzione amministrativa notificata all’indirizzo giusto oltre il termine di centocinquanta giorni previsti dalla legge. Il cambio di residenza era stato comunicato dal Comune alla Motorizzazione civile che aveva provveduto a emettere la fascetta autoadesiva che riportava il nuovo indirizzo da applicare alla carta di circolazione. Ma all’archivio del Pra risultava ancora il vecchio indirizzo della donna. Il ritardo, però, era stato determinato dal mancato aggiornamento della banca dati imputabile – è questa la tesi del magistrato onorario – esclusivamente alle disfunzioni dell’Amministrazione. La notifica effettuata al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati non può ritenersi correttamente eseguita. Perché il ritardo dell’Amministrazione nell’aggiornare i propri database non può produrre effetti negativi nella sfera giuridica del cittadino che abbia tempestivamente comunicato la variazione del proprio indirizzo. Altrimenti, l’inerzia o le disfunzioni organizzative della Pubblica amministrazione finirebbero per incidere direttamente sul diritto di difesa del cittadino, il quale, a notevole distanza di tempo dall’infrazione, potrebbe non essere in grado di esercitare le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi.

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