L’automobilista è sorpreso a parlare al telefonino mentre guida: valida la multa anche senza la contestazione immediata. Lo ricorda la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza 26204/09.
E' stato respinto il ricorso di una donna la quale lamentava che erroneamente era stata attribuita fede privilegiata al verbale di accertamento, sebbene la circostanza riportata avesse avuto carattere repentino tanto da impedire la contestazione. Tuttavia a onor del vero, nell’audizione il vigile aveva confermato le circostanze dell’infrazione e spiegato di non avere potuto procedere al fermo del veicolo per motivi di sicurezza. Senza dimenticare poi che la sentenza di merito richiama il valore probatorio dell’atto di accertamento, ma ribadisce anche che l’audizione era avvenuta sotto giuramento. Ne deriva dunque che l’eventuale esclusione del valore di prova privilegiata attribuito al verbale non capovolgerebbe l’esito della sentenza che trova altra ratio, sufficiente a reggere la decisione, nell’esito dell’istruttoria svolta. Risultato che non è stato in alcun modo attaccato dal ricorso.

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