Nulle le multe per violazione dell’accesso nelle zone a traffico limitato se la segnaletica non è aggiornata. Perché quando l’amministrazione comunale modifica, anche temporaneamente, il tempo di accesso libero alla zona a traffico limitato deve aggiornare i cartelli ai varchi d’ingresso. Non basta, dunque, che la delibera sia stata pubblicizzata. È quanto emerge dalla sentenza 23661/09 emessa dalla seconda sezione civile della Cassazione.
E' stato accolto il ricorso di un automobilista romano che, in occasione delle festività natalizie, si era recato in Centro con l’auto dopo il consueto orario di disattivazione dei varchi Ztl. Ma era stato sanzionato perché il Comune aveva deciso di prolungare l’orario di chiusura delle zone a traffico limitato. Contro il verbale d’accertamento l’avvocato aveva fatto ricorso, ma la sua opposizione era stata bocciata dal Giudice di pace: il Comune capitolino, infatti, il primo dicembre 2004 aveva regolarmente approvato una delibera con la quale, nel periodo prenatalizio compreso tra il 9 e il 23 dicembre, prolungava l’orario oltre le 18 e fino alle 20. E malgrado il conducente avesse prodotto in giudizio una foto del cartello segnaletico posto all’ingresso del varco da cui risultava che la circolazione in quella zona era vietata fino alle ore 18 si era visto rispondere picche dal magistrato onorario.
E' stata cancellata, contro le conclusioni del Pm, la sentenza del Giudice di Pace che aveva dato torto al legale. Qualora con la deliberazione della Giunta comunale si provveda a prolungare, in un determinato periodo dell’anno, l’orario della Ztl il Comune – spiegano gli “ermellini” – deve darne idonea pubblicità, modificando la segnaletica posta all'ingresso dei varchi o in altri modi considerati dalla normativa equipollenti, in modo che l’utente sia adeguatamente informato del provvedimento. Il “Palazzaccio” ha anche stabilito che l’onere della prova grava sull’Amministrazione. E in difetto – conclude Piazza Cavour – non può essere affermata la responsabilità dell’opponente che sia transitato nella zona a traffico limitato facendo affidamento su un cartello stradale, posto all’ingresso del varco, che, con riguardo a quella fascia oraria, non ponga alcuna delimitazione né all’ingresso né alla circolazione.
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