Non è possibile muovere alcun rimprovero per non aver offerto prove idonee alla dimostrazione dell’esistenza di un danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro alla parte in favore della quale sia stata già riconosciuta una invalidità permanente grave. Così afferma la Cassazione nella sentenza 23573/11.
Un’automobile e una motocicletta si scontrano. Su quest’ultima viaggiavano l’uomo che conduceva il mezzo e una donna. A seguito dell’impatto la donna, che non indossava il casco, cade a terra riportando lesioni gravi al cranio e al volto.
La responsabilità è prevalentemente dell’automobilista, ma il concorso della condotta del motociclista determina, da parte del tribunale, la condanna di entrambi al risarcimento di una somma di denaro in favore della donna. La Corte d’Appello decide poi di ridurre l’entità del risarcimento in considerazione del fatto che, qualora fosse stato correttamente indossato il casco, la gravità delle lesioni subite sarebbe stata minore e, in assenza di opportuna dimostrazione da parte della danneggiata, non riconosce un danno patrimoniale.
La donna, casalinga, ricorre in Cassazione contestando l’affermata omessa allegazione di fatti idonei a dimostrare il danno patrimoniale. La Suprema Corte ricorda come l’esistenza di lesioni personali non comporti l’automatica conseguenza della liquidazione del danno da riduzione della capacità di lavoro, ma sia sempre necessaria la verifica dell’incidenza dei postumi. Aggiunge poi che: «per quanto riguarda, in particolare, la casalinga, è ormai certo che il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che provveda da sé al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale e non biologico. Ne consegue che chi lo invoca ha l’onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono più oneroso lo svolgimento del lavoro domestico»; in assenza di tale dimostrazione nulla può essere liquidato.
L’invalidità permanente grave ha conseguenze anche sull’attività di casalinga. Nel caso in questione il tribunale ha riconosciuto alla signora una invalidità permanente pari al 42% escludendo l’incidenza della lesioni sulla capacità lavorativa quantificata successivamente dalla Corte d’Appello nella misura del 25%. La Corte di Cassazione, nell’accogliere il ricorso della donna, ha avuto modo di affermare come, in generale, sia irrazionale ritenere che una invalidità permanente particolarmente elevata non abbia effetti negativi sull’attività di casalinga e che, avendo la Corte d’Appello accertato, mediante C.T.U., l’esistenza di una riduzione della capacità lavorativa non poteva essere mosso alcun rimprovero alla parte per non aver offerto elementi idonei a provare il danno patrimoniale.

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