Il c.d. attestato di rischio, come è noto, è un’attestazione predisposta dall’impresa di assicurazione – di validità limitata nel tempo (al massimo di un anno), in cui è indicata la “classe” bonus malus dell’assicurato ed è riportato il numero di sinistri stradali che il contraente ha avuto negli ultimi cinque anni, suddivisi in “sinistri pagati”, “sinistri riservati a cose” e “sinistri riservati a persone”.
Per stipulare un nuovo contratto di assicurazione, l’automobilista deve essere in possesso – ed esibire all’impresa di assicurazione – l’attestato di rischio rilasciato dal precedente assicuratore, dal momento che, ai sensi dell’art. 132 del Codice delle Assicurazioni private, le imprese di assicurazione hanno l’obbligo a contrarre, ma “fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di rischio”.
In altri termini, prima di contrarre, l’assicurazione ha diritto di verificare, attraverso le risultanze dell’attestato, lo stato del rischio che assume attraverso quella polizza. In mancanza, sarà legittimata a considerare il rischio al massimo livello e, quindi, assegnare al contraente l’ultima classe di merito, con le note conseguente sul premio di assicurazione.
In considerazione della funzione dell’attestato, l’art. 134 del Codice prevede che la Compagnia, in occasione di ciascuna scadenza annuale, debba consegnare all’assicurato l’attestato di rischio.
Il Regolamento Isvap 9 agosto 2006, n. 4 (entrato in vigore il 1° gennaio 2007) completa la disciplina specificando che l’obbligo di consegna deve essere adempiuto dalle imprese di assicurazione, inviando l'attestato di rischio direttamente al domicilio del contraente almeno 30 giorni prima della scadenza dei contratto.
Cosa accade se la compagnia non adempie tempestivamente a tale obbligo e, per giunta, dà disdetta al contratto in essere con l’assicurato, rifiutando di rinnovarlo?
In una simile evenienza, l’automobilista si troverà sprovvisto di copertura assicurativa e, per giunta, nella sostanziale impossibilità di stipulare un nuovo contratto di assicurazione a condizioni consone al proprio attestato di rischio.
Secondo Tribunale Torre Annunziata, Sezione Distaccata di Gragnano, sentenza 23-27 settembre 2011, n. 516, una simile situazione legittima il ricorso alla tutla cautelare ex art. 700 c.p.c. , rivolto ad ottenere la tutela anticipatoria del diritto all’adempimento dell’obbligo a contrarre, nonché il diritto alla consegna dell’attestato di rischio.
La configurabilità del fumus bonus iuris appare piuttosto evidente, quanto meno con riferimento al diritto alla consegna del certificato di rischio.
Il presupposto del periculum in mora, che deve consistere in un “pregiudizio imminente e irreparabile”, rappresenta l’aspetto più problematico della vicenda processuale, ma viene positivamente risolto dal giudice campano sul rilievo in base al quale l’impossibilità temporanea di utilizzare l’autovettura – derivante dalla scopertura assicurativa – costituisce insieme un pregiudizio di carattere ed un disagio non facilmente monetizzabile, soprattutto se interessa l'unica autovettura utilizzata per motivi professionali e necessità familiari.
Nota di Raffaele Plenteda

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