Se il sinistro stradale si verifica prima della stipula del contratto assicurativo, la compagnia non può essere condannata al risarcimento dei danni. Ciò vale anche nel caso in cui la polizza risulti retrodata. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza 14410/11.
L’assicuratore è condannato, sia in primo che in secondo grado, al risarcimento dei danni derivanti da un incidente stradale, perché nonostante il contratto assicurativo per la rca sia stato stipulato il 25 settembre 2000, successivamente al sinistro, dalla polizza emerge che la garanzia è stata fatta decorrere dalla mezzanotte del giorno 16, quindi con questa retrodatazione risultava coperto anche l’incidente in questione.
Contro questa decisione la compagnia assicurativa ricorre per cassazione, sostenendo che il sinistro stradale, per il quale era stata proposta la domanda risarcitoria, verificatosi prima della sottoscrizione del contratto, non poteva ritenersi coperto dallo stesso, nonostante che dalla relativa polizza risultasse che la copertura assicurativa era retrodata, in quanto la mancanza del rischio per il periodo precedente alla stipula del contratto rendeva nullo il contratto per tale periodo. Inoltre, ad avviso della ricorrente, il mancato pagamento del premio al momento del verificarsi dell’incidente rendeva inoperante la copertura assicurativa, tant’è che non era stato consegnato alcun contrassegno o certificato assicurativo, se non successivamente alla stipula del contratto.
Tale tesi viene condivisa dalla Suprema Corte.
Al riguardo, i giudici di legittimità ribadiscono che l’obbligo dell’assicurazione è adempiuto mediante la stipula di un contratto assicurativo, la cui esistenza ed efficacia costituiscono il presupposto del diritto del terzo danneggiato ad essere risarcito direttamente dall’assicuratore. Relativamente alla durata, il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno della conclusione; tuttavia, non è esclusa una pattuizione anticipatrice degli effetti contrattuali, ma sempre per un tempo successivo alla stipula del contratto.
Ciò che deve preesistere al momento della stipula è la probabilità del verificarsi del rischio. Ne deriva che il contratto è nullo se l’evento rischioso si è già verificato al momento della stipulazione, poiché in questo caso da una parte il contratto assicurativo è privo della sua funziona causale e dall’altro ha perso il suo carattere di aleatorietà.
La conclusione e l’operatività del contratto assicurativo sono due momenti distinti. Infatti, aggiunge la Cassazione, se l’inesistenza del rischio esiste già al momento della conclusione del negozio si ha nullità del contratto. Al contrario, se si verifica dopo la sua conclusione si ha il suo scioglimento, anche se il rischio cessi nell’intervallo tra la conclusione stessa e l’inizio degli effetti. Per cui, ai fini della nullità del contratto per inesistenza del rischio, si deve far riferimento al momento della stipula del contratto e non già a quello dell’inizio dei suoi effetti.
La Cassazione accoglie il ricorso dell’assicuratrice essendosi il sinistro verificatosi prima della stipula del contratto di assicurazione, stante l’inesistenza del rischio e quindi la nullità del contratto, relativa al periodo antecedente.

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