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SINISTRI: LA DENUNCIA DELL'ASSICURATO IN ASSENZA DI UN RISCONTRO, NON ASSUME VALORE CONFESSORIO E-mail
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Incidenti stradali: la denuncia presentata dall’assicurato, in assenza di un riscontro esterno, non assume valore confessorio nei confronti dell’assicurazione. E anche se le dichiarazioni dell’automobilista consentono di affermare la responsabilità a carico del conducente sono insufficienti a coinvolgere la compagnia assicurativa nella condanna al risarcimento del danno. È quanto emerge dalla sentenza 60/2010 emessa dal Giudice di pace di Bivona (comune in provincia di Agrigento). Se le dichiarazioni del conducente, in considerazione del valore di prova legale che il legislatore ha attribuito alla confessione, sono idonee – osserva il magistrato onorario – a sorreggere una pronuncia di condanna nei confronti del proprietario, il secondo comma dell’articolo 2773 Cc statuisce, invece, che «in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice». Il Gdp ricorda la giurisprudenza di legittimità: la confessione giudiziale produce effetti per chi la fa e la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confidente, salvo il potere del giudice di apprezzare liberamente la dichiarazione e di trarne elementi probatori nei confronti delle altre parti, secondo i principi della logica.

 

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