Gli assicurati hanno diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione RC Auto relativamente ai procedimenti di valutazione, costatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Lo ha stabilito il decreto ministeriale n. 191/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre scorso ed emanato in attuazione del Codice delle assicurazioni. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e la risposta ugualmente scritta deve avvenire entro 15 giorni.
Sono soggette all’accesso tutte le tipologie di atti, inerenti i procedimenti contenuti nel fascicolo di sinistro, ivi compresi:
a) le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti;
b) le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti;
c) il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro;
d) le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni;
e) le perizie dei danni materiali;
f) le perizie medico-legali relative al richiedente;
g) i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate;
h) le quietanze di liquidazione.
Sono escluse dell’accesso le perizie medico-legali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e solo laddove la situazione giuridicamente rilevante, che si intende tutelare con la richiesta, sia di rango almeno pari ai diritti dell’interessato ovvero consista in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

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