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OCCHIO AL CID SE ALLA GUIDA DEL VEICOLO DANNEGGIANTE C'E' IL PROPRIETARIO E-mail
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Occhio al Cid. Alla guida del veicolo danneggiante c’è il proprietario, che subito dopo l’incidente firma il modulo di constatazione amichevole: la casella sbarrata è «tamponamento», tanto basta a escludere pari responsabilità nel sinistro. E, soprattutto, di fronte alla “confessione” contenuta nel documento il giudice non può accogliere la domanda di risarcimento verso il danneggiante e respingerla nei confronti dell’assicuratore. È quanto emerge dalla sentenza 16376/10, emessa dalla terza sezione civile della Cassazione.

L’articolo 18 della legge 990/69 offre al danneggiato l’azione diretta per il risarcimento contro l’assicuratore. Il proprietario del veicolo, come responsabile del danno ex lege, è litisconsorte necessario: ciò che “confessa” nel Cid non fa piena prova nemmeno contro di lui, ma deve essere prudentemente apprezzato dal giudice ex articolo 2733, terzo comma, Cc (e per dichiarazione confessoria deve intendersi non una mera assunzione di responsabilità ma l’ammissione di fatti che possono portare alla condanna). Il punto è che, dato il litisconsorzio necessario, le posizioni dell’assicurato e dell’assicuratore sono legate: è escluso, dunque, che le dichiarazioni del primo contenute nel modello di constatazione amichevole possano indurre il giudice a due distinti accertamenti di responsabilità rispetto ai due rapporti in campo, quello tra responsabile e danneggiato e quello tra soggetto leso e assicuratore. La valutazione, quale che sia, deve essere unitaria nei confronti di ciascuno dei litisconsorti; se invece alla guida del veicolo danneggiante c’è una persona diversa dal proprietario, il conducente non è litisconsorte necessario dell’assicuratore né del titolare del mezzo: la “confessione” resa nel Cid fa piena prova solo contro di lui e deve essere liberamente apprezzata nei confronti degli altri. Accolto, nella specie, il ricorso dei danneggiati. È lo stesso fiduciario dell’assicurazione che riferisce di un urto da tergo all’auto del danneggiato, confermando il Cid che risulta barrato alla casella «tamponamento». Va dunque esclusa la presunzione di pari responsabilità ex articolo 2054 secondo comma Cc: è il conducente-danneggiante che deve fornire la prova liberatoria, dimostrando che la collisione con il veicolo che lo precedeva è avvenuta per cause a lui non imputabili.

 

 

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